Articolo 75 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 74Articolo 76
Versione
21 marzo 1998
Art. 75. 1. L' articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente