Articolo 90 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 89Articolo 91
Versione
21 marzo 1998
Art. 90. 1. L' articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 90:
- Il testo vigente dell' art. 484 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 484 (Giudice dell'esecuzione). - L'espropriazione e' diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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