Art. 90. 1. L' articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 90:
- Il testo vigente dell' art. 484 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 484 (Giudice dell'esecuzione). - L'espropriazione e' diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.".
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 90:
- Il testo vigente dell' art. 484 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 484 (Giudice dell'esecuzione). - L'espropriazione e' diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.".