Articolo 219 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 218Articolo 220
Versione
21 marzo 1998
Art. 219. 1. Quando vi e' stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell' articolo 484 del codice di procedura penale , i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
Nota all'art. 219:
- Si trascrive il testo dell' art. 484 del codice di procedura penale :
" Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente