Articolo 67 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 66Articolo 68
Versione
21 marzo 1998
Art. 67. 1. L' articolo 274-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 67 :
- L' art. 274-bis del codice di procedura civile recava disposizioni in tema di rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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