Provvedimento: […] Cass. 24 dicembre 1997, n. 13038; Cass. 8 giugno 1994, n. 5582; Cass. 13 febbraio 1985, n. 1229). Si può, pertanto, omettere ogni ulteriore considerazione sul fatto che la diversità di rito non è situazione ostativa alla riunione delle cause in simultaneo processo (Cass. 31 luglio 2000, n. 9598), come dimostrano le previsioni dell'art. 274 big (abrogato dall'art. 67 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado, ma vigente al momento della riunione di cui si discute) e dell'art. 281 nonies c.p.c. (introdotto dall'art. 68 del citato decreto legislativo) nonché dell'art. 40, 3 4 e 5 comma, c.p.c.
Leggi di più...- esclusione·
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