Articolo 21 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 marzo 1998
Art. 21. 1. L' articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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