Articolo 9 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 marzo 1998
Art. 9. 1. L' articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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