Articolo 17 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 marzo 1998
Art. 17. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili e le attivita' successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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