Art. 57. 1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell' art. 53 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 53. (Giudice competente). - Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.".
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell' art. 53 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 53. (Giudice competente). - Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.".