Articolo 57 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 56Articolo 58
Versione
21 marzo 1998
Art. 57. 1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell' art. 53 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 53. (Giudice competente). - Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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