Articolo 220 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 219Articolo 221
Versione
21 marzo 1998
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Versione
24 luglio 1999
Art. 220. 1. Se, (( alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 )) , e' stata fissata o e' iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza e' tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
Entrata in vigore il 24 luglio 1999
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