Art. 132. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale (( sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis )) .
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell' articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile .
noteart;
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell' articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile .
noteart;