Articolo 132 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 131Articolo 133
Versione
21 marzo 1998
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Versione
24 luglio 1999
Art. 132. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale (( sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis )) .
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell' articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile .
noteart;
Entrata in vigore il 24 luglio 1999
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