Articolo 100 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 99Articolo 101
Versione
21 marzo 1998
Art. 100. 1. L' articolo 637 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente