Articolo 128 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 127Articolo 129
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21 marzo 1998
Art. 128. 1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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