Articolo 117 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 116Articolo 118
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21 marzo 1998
Art. 117. 1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".
Nota all'art. 117:
- Il testo vigente dell'art. 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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