Articolo 98 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 97Articolo 99
Versione
21 marzo 1998
Art. 98. 1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
Nota all'art. 98:
- Il testo vigente dall' art. 548 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo).
- Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo' essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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