Art. 3. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 1. L' articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1.
Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 , fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario notturno.
Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far si' che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , e' aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.
Nota all' art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , vedi note alle premesse.
«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1.
Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 , fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario notturno.
Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far si' che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , e' aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.
Nota all' art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , vedi note alle premesse.