Articolo 11 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 febbraio 2008
Art. 11.

Risoluzione delle controversie

1. Le vertenze di natura tecnica, amministrativa e finanziaria insorte nell'esecuzione della Concessione saranno risolte, previa consultazione del Comitato Direttivo di cui al precedente articolo, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le vertenze di carattere civile insorte nell'esecuzione della Convenzione saranno deferite ad un tribunale arbitrale da costituire in ogni caso particolare. Ciascuna delle parti designera' un arbitro ed il terzo, cui sara' data la presidenza, sara' scelto dai due primi. Il Presidente del collegio arbitrale dovra' essere cittadino di uno Stato terzo e, in mancanza di accordo, sara' richiesta la designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008
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