Articolo 13 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
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1 febbraio 2008
Art. 13.

Disposizioni abrogate

La presente convenzione abroga:
a) la Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera a Iselle del 22 febbraio 1896;
b) la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa al collegamento della rete svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione e l'esercizio del tratto Iselle-Domodossola del 2 dicembre 1899;
c) la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per il trasferimento alla Confederazione della Concessione del Governo italiano alla Compagnia Jura-Sempione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Sempione del 16 maggio 1903.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008