Articolo 4 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 2008
Art. 4.

Condizioni

1. La Concessione e' accordata a titolo gratuito e non e' previsto alcun corrispettivo o sovvenzione.
2. Il concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, e' tenuto a mettere a disposizione i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio.
3. In caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla Concessione, lo Stato italiano puo', sentito il Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dal concessionario, disporre la decadenza della Concessione.
4. Alla scadenza la presente Concessione potra' essere rinnovata a condizioni da concordare tra le Parti; in alternativa la linea ferroviaria e le sue pertinenze ritorneranno gratuitamente allo Stato italiano. Prima della succitata scadenza, il Governo italiano ha diritto a riscattare la Concessione, con un preavviso di almeno due anni, a fronte del versamento alla Confederazione svizzera di una somma determinata sulla base dell'ammontare delle spese di prima istituzione per la costruzione della linea, dedotte le somme accordate dall'Italia, risultante dal rendiconto approvato dalla Delegazione Internazionale per gli affari del Sempione per l'esercizio 2004. Tale importo sara' ridotto di un novantanovesimo per ciascun anno trascorso dall'entrata in vigore della presente convenzione fino all'anno in cui sara' eventualmente riscattata la Concessione. L'importo di cui sopra, in caso di riscatto, sara' rivalutato da parte del Comitato Direttivo di cui all'articolo 10, secondo criteri di attualizzazione del valore inizialmente stabilito.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008
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