Art. 8.
Difesa nazionale
1. Il Governo italiano si riserva di esigere le misure che potranno essere necessarie, nell'esercizio della linea sul territorio italiano nel proprio interesse di difesa e sicurezza nazionale. Esso avra' in ogni momento la facolta' di far circolare treni militari per le esclusive esigenze della difesa con personale e materiale italiano - di proprieta' dell'amministrazione della difesa o di imprese ferroviarie italiane - sul tratto Domodossola-frontiera. La Confederazione svizzera ed il Gestore dell'infrastruttura saranno indennizzati da parte dell'Amministrazione della difesa italiana per tutti i danni che tali treni potranno direttamente causare. La responsabilita' dei danni restera' in capo alle imprese ferroviarie ove si tratti di treni speciali noleggiati in tempo di pace per il trasporto di personale, mezzi e materiali dell'Amministrazione della difesa.
2. Il Governo italiano potra' far scortare i treni circolanti su detto tratto da agenti italiani, militari o civili per ogni motivo di ordine militare. Il Governo italiano potra' inoltre esigere la sospensione di un treno ordinario in qualsiasi punto della linea; le autorita' militari italiane non faranno uso di tale diritto se non in casi eccezionali e previo accordo con i Gestori dell'infrastruttura ferroviaria.
Difesa nazionale
1. Il Governo italiano si riserva di esigere le misure che potranno essere necessarie, nell'esercizio della linea sul territorio italiano nel proprio interesse di difesa e sicurezza nazionale. Esso avra' in ogni momento la facolta' di far circolare treni militari per le esclusive esigenze della difesa con personale e materiale italiano - di proprieta' dell'amministrazione della difesa o di imprese ferroviarie italiane - sul tratto Domodossola-frontiera. La Confederazione svizzera ed il Gestore dell'infrastruttura saranno indennizzati da parte dell'Amministrazione della difesa italiana per tutti i danni che tali treni potranno direttamente causare. La responsabilita' dei danni restera' in capo alle imprese ferroviarie ove si tratti di treni speciali noleggiati in tempo di pace per il trasporto di personale, mezzi e materiali dell'Amministrazione della difesa.
2. Il Governo italiano potra' far scortare i treni circolanti su detto tratto da agenti italiani, militari o civili per ogni motivo di ordine militare. Il Governo italiano potra' inoltre esigere la sospensione di un treno ordinario in qualsiasi punto della linea; le autorita' militari italiane non faranno uso di tale diritto se non in casi eccezionali e previo accordo con i Gestori dell'infrastruttura ferroviaria.