Art. 6.
Accordi collaterali
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 1895, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni gia' in vigore:
a) Poste («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera sul servizio postale sulla linea del Sempione tra Briga e Domodossola e nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
b) Dogane («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizio doganale sulla linea ferroviaria del Sempione tra Briga e Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
c) Telecomunicazioni («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizi telegrafici e telefonici nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
d) Servizi di Polizia («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
e) Servizi di Polizia sanitaria e veterinaria («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia sanitaria nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni).
Accordi collaterali
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 1895, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni gia' in vigore:
a) Poste («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera sul servizio postale sulla linea del Sempione tra Briga e Domodossola e nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
b) Dogane («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizio doganale sulla linea ferroviaria del Sempione tra Briga e Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
c) Telecomunicazioni («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizi telegrafici e telefonici nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
d) Servizi di Polizia («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);
e) Servizi di Polizia sanitaria e veterinaria («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia sanitaria nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni).