Articolo 5 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
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1 febbraio 2008
Art. 5.
1. Al fine di mantenere una gestione unitaria dell'esercizio tra Briga e Domodossola, con riferimento alla tratta Iselle-Domodossola:
a) il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana in qualita' di concessionario, R.F.I. S.p.a., cui e' affidata la linea fino alla stazione di Iselle, resta direttamente responsabile nei confronti del Governo italiano della gestione della linea stessa, nonche' delle attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti su detta linea;
b) i Gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero procederanno alla stipula di una Convenzione che regoli le condizioni di esercizio e la prestazione dei servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia relativamente alla tratta di confine da Iselle a Domodossola;
c) la Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura ed eventuali successive modifiche, come pure gli accordi che ne derivano sono trasmessi per conoscenza ai rispettivi Governi prima della firma;
d) R.F.I. S.p.a., in merito ai servizi che saranno forniti per suo conto dal Gestore dell'infrastruttura svizzero, procedera' secondo quanto disposto dal vigente Atto di Concessione;
e) i Gestori dell'infrastruttura potranno anche concordare fra loro, previa approvazione dei Governi, un'estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria.
2. La Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura definira' le attivita' ed i dettagli tecnici relativi alla gestione e regolazione della circolazione (normativa, pianificazione tracce orarie, orario), alla manutenzione, alla fornitura dell'energia elettrica, alle certificazioni di sicurezza.
3. Gli accordi di cui alla Convenzione saranno finalizzati a consentire una gestione efficace ed in qualita' della linea, sviluppando ogni sinergia possibile tra i Gestori stessi anche per quanto riguarda le attivita' di progettazione e costruzione delle opere e degli impianti in ottica di interoperabilita'. Tali accordi regoleranno anche gli eventuali compensi reciproci.
4. Con la medesima Convenzione saranno definiti gli accordi tra i Gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero per quanto riguarda l'esercizio della stazione di Domodossola.
5. La licenza rilasciata dalla Confederazione svizzera costituisce titolo di accesso all'infrastruttura nella tratta tra Iselle e Domodossola per i treni effettuati da imprese ferroviarie Svizzere.
Analogamente, la licenza rilasciata dal Governo italiano costituisce titolo di accesso all'infrastruttura fra Iselle e Briga per i treni effettuati da imprese ferroviarie italiane.
6. Per la tratta Iselle-Domodossola, in quanto attrezzata con tecniche e tecnologie del gestore dell'infrastruttura svizzero, l'ammissione tecnica del materiale rotabile sara' consentita da parte del gestore dell'infrastruttura italiana previa certificazione di conformita' del materiale rotabile da parte del gestore dell'infrastruttura svizzera; analogamente, per il personale delle imprese ferroviarie con mansioni di sicurezza deve essere certificato dal gestore dell'infrastruttura svizzera il possesso dei documenti che comprovano i requisiti necessari.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008
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