Art. 10.
Controllo degli obblighi
1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e' di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacita' [RAC]).
2. Il Comitato Direttivo, che si avvarra' di apposito gruppo di lavoro misto:
a) assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;
b) risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;
c) provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo.
3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si fara' ricorso alla decisione dei due Governi.
Controllo degli obblighi
1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e' di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacita' [RAC]).
2. Il Comitato Direttivo, che si avvarra' di apposito gruppo di lavoro misto:
a) assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;
b) risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;
c) provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo.
3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si fara' ricorso alla decisione dei due Governi.