Articolo 10 - Convenzione della Legge 7 gennaio 2008, n. 6
Articolo 9Articolo 11
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1 febbraio 2008
Art. 10.

Controllo degli obblighi

1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e' di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacita' [RAC]).
2. Il Comitato Direttivo, che si avvarra' di apposito gruppo di lavoro misto:
a) assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;
b) risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;
c) provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo.
3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si fara' ricorso alla decisione dei due Governi.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2008
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