Art. 15. Beneficiari dell'assegno
Possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecita' o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani residenti in Italia;
b) abbiano compiuto gli anni 18;
c) siano inabili a proficuo lavoro;
d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile ;
e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo scolastico di cui all' art. 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 , ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalita' ovvero da altri motivi di forza maggiore, ne' si applica nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45.
Agli effetti del precedente punto d) si intendono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se soli, dispongano comunque di proventi non superiori alle lire 15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque di condizioni di vita stimate equivalenti.
Possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecita' o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani residenti in Italia;
b) abbiano compiuto gli anni 18;
c) siano inabili a proficuo lavoro;
d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile ;
e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo scolastico di cui all' art. 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 , ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalita' ovvero da altri motivi di forza maggiore, ne' si applica nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45.
Agli effetti del precedente punto d) si intendono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se soli, dispongano comunque di proventi non superiori alle lire 15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque di condizioni di vita stimate equivalenti.