Art. 22. Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni
Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.
L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.
Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:
a) i detenuti per espiazione di pena;
b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.
Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.
L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.
Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:
a) i detenuti per espiazione di pena;
b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.