Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32
Articolo 21Articolo 23
Versione
9 febbraio 1956
Art. 22. Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni

Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.
L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.
Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:
a) i detenuti per espiazione di pena;
b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1956
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