Articolo 2 del Decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193
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9 giugno 2001
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole "15-bis, 20,", sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato, dopo la parola "articoli", sono inserite le seguenti: "15-bis,";
c) l'art. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituiti, rispettivamente dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , e dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, le parole "dovuti dagli", sono sostituite dalle seguenti: "dovuti agli";
e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.";
f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:
1) le parole "gli articolo", sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli articoli";
2) le parole "11, comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "11, commi 4-bis e 5".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 19 , 20 , 25 , 32 e 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario, cosi' come modificati dal presente decreto:
"Art. 19 (Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14 , 15 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42-bis , 43-bis , 43-ter , 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano alle sole imposte sui redditi.".
"Art. 20 (Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato). - 1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'art. 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.".
"Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.".
"Art. 37 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati l'art. 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 9 , 13 , 15, secondo comma , 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 , l'art. 2, ad eccezione dei commi 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4-bis e 5 , del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 .".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario, ora modificato dall' art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
(comma abrogato).
(comma abrogato).
(comma abrogato).
(comma abrogato).
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma.
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.".
- Per opportuna conoscenza si ricorda che l' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sopra citato, ora abrogato dall' art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, recava "Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , recante "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , ora modificato dall' art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 11. - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67 , 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.
2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
3. Nell' art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, prima della parola "sospende", e' inserita la parola "non";
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva".
4. I termini di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell' art. 6, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 . La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
6-bis. I concessionari del servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti.I collegamenti devono altresi' consentire all'amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.".
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
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