Articolo 4 del Decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193
Articolo 3
Versione
9 giugno 2001
Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1o luglio 1999.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001.
3. L' articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", gia' citato nelle note all'art. 1, come modificato dall' art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , recante "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell' art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, supplemento ordinario:
"1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
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