Massima: […] Né determina una disparità di trattamento, in quanto la disposizione esprime due norme, di cui una, dettata al fine di attenuare l'impatto della soppressione dei diritti sui segretari che fruiscono di un trattamento economico più basso, derogatoria rispetto all'altra: con la conseguenza di non poter costituire un utile termine di confronto, non rispondendo le situazioni introdotte alla medesima ragione giustificatrice e non risultando omogenee, né sul piano funzionale, né su quello soggettivo. […]
Massima: […] In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale può, in taluni casi, realizzarsi tramite l'estensione della disciplina particolare ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesimaratio derogandi. (Precedenti:S. 98/2023-mass. 45647;S. 237/2020-mass. 42820).
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