Articolo 7 - Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 febbraio 1964
Art. 7.


La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina, presso l'universita' di Pavia, del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima dalla scadenza, essa si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1964
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente