Articolo 8 bis del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Articolo 8Articolo 9
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25 giugno 2015
Art. 8-bis. (Istruzione e formazione per il lavoro). 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all' articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 , da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all' articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;
b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) . ((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera l))l'abrogazione del secondo comma del presente articolo fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia' attivati.
Entrata in vigore il 25 giugno 2015
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