Articolo 24 del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
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12 settembre 2013
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12 novembre 2013
Art. 24. (Personale degli enti di ricerca) 1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unita' di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, ((a euro)) 4 milioni nell'anno 2015, ((a euro)) 6 milioni nell'anno 2016, ((a euro)) 8 milioni nell'anno 2017 e ((a euro)) 10 milioni a partire dall'anno 2018.
2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono ((disposte)) ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto.
3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ((determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,)) e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1 ((del presente articolo)) .
(( 3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga puo' essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto e alle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalita' da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente )) 4. Gli enti ((pubblici di ricerca)) possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all' articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Entrata in vigore il 12 novembre 2013
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