Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 8 quinquiesArticolo 9 bis
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25 giugno 1999
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16 marzo 2017
Art. 9. (( (Notifica ed autorita' di notifica). )) (( 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico e' designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 9-ter.
2. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 1 ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 . L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata dal relativo certificato di accreditamento.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza oneri per i Ministeri interessati. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualita' di autorita' di notifica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle proprie attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) non offrendo e non effettuando attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse. ))
Entrata in vigore il 16 marzo 2017
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