Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 4 sexiesArticolo 4 octies
Versione
25 giugno 1999
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Versione
16 marzo 2017
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 2017, N. 23))
Entrata in vigore il 16 marzo 2017
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