Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 5Articolo 13
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25 giugno 1999
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16 marzo 2017
Art. 6. (( (Procedure di valutazione della conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori).))

(( 1. I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) il modello del componente di sicurezza per ascensori e' sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e la conformita' al tipo e' assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX;
b) il modello del componente di sicurezza per ascensori e' sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto conformemente all'allegato VI;
c) conformita' basata sulla garanzia della qualita' totale di cui all'allegato VII.
Entrata in vigore il 16 marzo 2017
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