Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 giugno 1999
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Versione
16 marzo 2017
Art. 3. (( (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio).)) (( 1. Le autorita' competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.
2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, e' consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finche' non saranno stati resi conformi.
Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.
3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.
4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento. ))
Entrata in vigore il 16 marzo 2017
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