Art. 4.
Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale , il difensore dell'imputato, che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.
Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.
Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale , il difensore dell'imputato, che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.
Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.