Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 ottobre 1955
Art. 4.
Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale , il difensore dell'imputato, che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.
Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1955
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