All' art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovra' essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto.
All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovra' essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.