Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 dicembre 1980
Art. 8.
Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera i), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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