Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 dicembre 1980
Art. 19.
L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi. - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione e dieci milioni.
La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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