Art. 19.
L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi. - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione e dieci milioni.
La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione".
L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e alla compilazione degli elenchi. - Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione e dieci milioni.
La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione".