Art. 31.
All' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:
9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all' art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile ".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo".
All' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:
9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all' art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile ".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo".