Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 30Articolo 32
Versione
31 dicembre 1980
Art. 31.
All' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri:
9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all' art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile ".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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