Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 35Articolo 37
Versione
31 dicembre 1980
Art. 36.
Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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