Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55".