Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 dicembre 1980
Art. 5.
Il n. 14) dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 , l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente