Art. 45.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1 aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1 ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all' art. 4, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1 gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all' art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' quelle dell'art. 43 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 10) aggiunto all' art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e quelle degli articoli 32, 33, 34 e 38 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1 gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1 aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1 ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all' art. 4, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1 gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all' art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' quelle dell'art. 43 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 10) aggiunto all' art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e quelle degli articoli 32, 33, 34 e 38 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1 gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Vigore del presente decreto.