Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897
Articolo 14Articolo 16
Versione
31 dicembre 1980
Art. 15.
Gli ultimi due commi dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto del comma secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente.
In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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