Articolo 39 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 338
Articolo 38Articolo 40
Versione
29 giugno 1971
Art. 39.
Competenze e attribuzioni della Giunta

La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzioni delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a societa' a partecipazione regionale.
Essa e' tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.
La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:
a) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
b) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 16, lettera m) dello Statuto;
c) contratti della Regione;
d) liti attive e passive, rinunce e transazioni.
La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
La Giunta puo' assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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