Art. 16.
Attribuzioni del Consiglio regionale
Il Consiglio:
a) esercita le potesta' legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
b) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
c) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;
d) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
e) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
f) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
g) delibera in ordine ai tributi regionali;
h) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
i) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
l) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in societa';
m) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
((m-bis) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera m) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione))
n) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell' articolo 118 della Costituzione ;
o) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;
p) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Attribuzioni del Consiglio regionale
Il Consiglio:
a) esercita le potesta' legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
b) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
c) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;
d) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
e) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
f) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
g) delibera in ordine ai tributi regionali;
h) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
i) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
l) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in societa';
m) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
((m-bis) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera m) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione))
n) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell' articolo 118 della Costituzione ;
o) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;
p) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.