Articolo 5 del Decreto 29 marzo 2022, n. 49
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 maggio 2022
Art. 5. Prove di esame del concorso interno 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonche' sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:
a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Entrata in vigore il 28 maggio 2022
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