Articolo 9 del Decreto 22 luglio 2005, n. 179
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23 settembre 2005
Art. 9. Requisiti delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari 1. La domanda di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 , e' presentata per iscritto secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto.
2. La suddetta domanda contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.
3. Il titolo esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo e' allegato alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo puo' essere rilasciato per piu' crediti allorche' riguardi una sola persona. I diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
4. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 :
«Art. 5 (Assistenza per il recupero dei crediti). - 1.
Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze da' corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'art. 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
2. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda di recupero soltanto:
a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa volonta' di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.
3. La domanda contiene:
a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;
b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorita' richiedente;
c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente;
d) la natura e l'importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l'autorita' richiedente e quella adita;
e) la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato da parte dell'autorita' richiedente o dell'autorita' adita;
f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale e' possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, procedere al recupero;
g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente ovvero l'espressa volonta', in presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. In ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura di recupero e' stata avviata nello Stato membro richiedente e che non portera' al pagamento integrale del credito;
h) ogni altra informazione utile.
4. L'autorita' richiedente invia all'autorita' adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
5. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.
6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita l'autorita' richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali.
Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi delle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui e' pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'autorita' richiedente.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno.
8. Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e successive modificazioni.
9. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti.».
- Si trascrive il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 :
«Art. 7 (Misure cautelari). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:
a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente;
b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'art. 6, comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'art. 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e), f) e h), 4 e 9, l'art. 6, commi 1 e 2, e l'art. 8.».
Entrata in vigore il 23 settembre 2005
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