Articolo 1 del Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522
Articolo 2
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18 dicembre 1993
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28 febbraio 2014
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1 gennaio 2020
Art. 1. 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (2)
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (2)
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la disposizione che modifica i commi 1 e 2 del presente articolo lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 . --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 , sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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