Articolo 3 - Convenzione della Legge 9 ottobre 1997, n. 370
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31 ottobre 1997
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8 giugno 2011
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica
italiana e, quando e' usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;
(b) il termine "Russia" designa la Federazione russa e, quando e' usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne ed il mare territoriale, lo spazio aereo, ed inoltre la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali la Federazione russa ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti conformemente al diritto internazionale e federale;
(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato
Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Russia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una
societa' ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa
dell'altro Stato Contraente designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente.
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato Contraente;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
(i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(((i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;)) ((1))
(ii) per quanto concerne la Russia, il Ministero delle Finanze della Federazione russa od il suo rappresentante utorizzato;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 2011, n. 80 , ha disposto (con l'art. IV del Protocollo) che "Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo.
Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avra' effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche."
Entrata in vigore il 8 giugno 2011