Articolo 6 del Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 gennaio 1983
>
Versione
31 marzo 1983
Art. 6. Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari

Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e' costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico ((nonche' dai figli maggiorenni conviventi)) assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1 luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.
La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, e' inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo.
Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.
Entrata in vigore il 31 marzo 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente